La delibera di Giunta Comunale n. 131 del 23.09.2025 ha deliberato gli importi dei contributi amministrativi previsti dall'art.1 commi 636 e 637 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana c.d. Iure Sanguinis.
Di seguito gli importi dei contributi amministrativi:
- € 600,00 l’importo del contributo amministrativo previsto dall’art. 1, comma 636, della legge n. 207/2024 per le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (iure sanguinis);
- € 300,00 l’importo del contributo amministrativo previsto dall’art.1, comma 637, della legge n. 207/ 2024, per ciascuna richiesta di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;
- € 100,00 l’importo del contributo amministrativo di cui al suddetto punto nel caso in cui la richiesta del certificato o dell’estratto contenga l’esatta indicazione dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce
Inoltre si è deliberato che :
- il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande e dovrà avvenire contestualmente all’invio della domanda, a pena di improcedibilità della medesima;
- il contributo istituito ai sensi del comma 636 della L. 207/2024 è dovuto indipendentemente dal fatto che l’istanza di riconoscimento abbia esito positivo o negativo; l’importo versato non sarà, pertanto, restituito in caso di rigetto della domanda;
- il contributo sulla certificazione istituito ai sensi del comma 637 della L. 207/2024 deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o negativo;
- il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, e dal fatto che essa sia formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
- il contributo di cui al comma 637 si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestino l’inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;