Cittadinanza

  • Servizio attivo

Richiesta per cittadinanza jure sanguinis

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

La Valletta Brianza

Descrizione

La delibera di Giunta Comunale n. 131 del 23.09.2025 ha deliberato gli importi dei contributi amministrativi previsti dall'art.1 commi 636 e 637 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana c.d. Iure Sanguinis. 

Di seguito gli importi dei contributi amministrativi:

  1.  € 600,00 l’importo del contributo amministrativo previsto dall’art. 1, comma 636, della legge n. 207/2024 per le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (iure sanguinis);
  2. € 300,00 l’importo del contributo amministrativo previsto dall’art.1, comma 637, della legge n. 207/ 2024, per ciascuna richiesta di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;
  3. € 100,00 l’importo del contributo amministrativo di cui al suddetto punto  nel caso in cui la richiesta del certificato o dell’estratto contenga l’esatta indicazione dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce

Inoltre si è deliberato che : 

  1. il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande e dovrà avvenire contestualmente all’invio della domanda, a pena di improcedibilità della medesima;
  2. il contributo istituito ai sensi del comma 636 della L. 207/2024 è dovuto indipendentemente dal fatto che l’istanza di riconoscimento abbia esito positivo o negativo; l’importo versato non sarà, pertanto, restituito in caso di rigetto della domanda;
  3. il contributo sulla certificazione istituito ai sensi del comma 637 della L. 207/2024 deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o negativo;
  4. il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, e dal fatto che essa sia formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
  5. il contributo di cui al comma 637 si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestino l’inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;

Come fare

  • Consegna a mano all'ufficio protocollo
  • trasmissione a mezzo email
  • trasmissione a mezzo PEC

Cosa serve

  • copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
  • atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • atto integrale di morte dell’antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
  • atto integrale di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (es. la CNN brasiliana);
  • copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
  • in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
  • in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
  • altri eventuali, da valutarsi in base al caso specifico e individuale del richiedente.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).

Cosa si ottiene

Cittadinanza

Tempi e scadenze

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